Si possono proteggere le opere create dall’intelligenza artificiale?

INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEBOLE E FORTE
La Commissione Europea ha riconosciuto l'importanza di mantenere la competitività a livello globale e, a tal fine, si è impegnata a favorire l'innovazione nello sviluppo e nell'utilizzo delle tecnologie di IA in tutti i settori industriali e in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. La crescita e lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale rappresentano un'opportunità cruciale per aumentare la competitività sia a livello nazionale che privato, contribuendo a rafforzare il posizionamento delle imprese europee sul mercato internazionale.
Esistono due tipologie fondamentali di intelligenza artificiale:
- Intelligenza Artificiale debole: Si basa sull'uso di programmi sviluppati dall'uomo per eseguire specifici compiti e risolvere problemi, come ad esempio un traduttore online.
- Intelligenza Artificiale forte: Possiede capacità di ragionamento e risoluzione dei problemi che non possono essere distinti da quelli umani.
In entrambi i casi, l'ambito di sviluppo del software si interseca con il mondo della proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale concede al creatore o inventore dell'opera il diritto di sfruttare le proprie creazioni e fornisce modalità di tutela contro l'uso improprio dell'opera da parte di terzi non autorizzati.
- Diritto d'autore: Protegge opere letterarie e artistiche, così come beni immateriali come banche dati e software.
- Proprietà industriale: Garantisce protezione a invenzioni e creazioni tramite marchi depositati e brevetti.
Proprietà intellettuale dell'Intelligenza Artificiale (IA)
Quando ci riferiamo alle creazioni realizzate con l'ausilio dell'IA o basate sulla tecnologia IA, parliamo principalmente dello sviluppo di software. Ma quali sono i diritti riconosciuti all'inventore di un software basato sull'IA? In Italia, la normativa individua due possibili forme di protezione: il diritto d'autore e la tutela brevettuale.
Il diritto d'autore è regolato dalla legge 633/1941 e considera i "programmi per elaboratore" come opere letterarie, garantendo all'autore del programma i seguenti diritti:
- Diritti morali: questi diritti sono inalienabili e comprendono il riconoscimento della paternità dell'opera. In altre parole, l'autore avrà sempre il diritto di essere riconosciuto come creatore del software.
- Diritti patrimoniali: questi diritti possono essere trasferiti e consentono all'autore di sfruttare economicamente l'opera. Ciò significa che l'autore può concedere a terzi il diritto di utilizzare, distribuire o vendere il software in cambio di una remunerazione.
In conclusione, l'inventore di un software basato sull'IA può beneficiare della protezione del diritto d'autore se il suo lavoro rispetta i criteri di originalità stabiliti dalla legge. Questa protezione gli consentirà di godere di diritti morali e patrimoniali, garantendo il riconoscimento della sua paternità e il diritto di sfruttare economicamente l'opera.
Proprietà intellettuale: tutela del brevetto
Perché un software possa essere brevettabile, deve essere incorporato in un'invenzione che soddisfi determinati requisiti previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice:
- Novità
- Originalità
- Applicazione industriale